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Cos'è | Chi dovrà redigerlo | Tempi | Costi | Bonus Comunale e Statale | Cronologia Normativa
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Cos'è  |
Con Delibera C.C. n.27 del 24/02/04 il
Comune di Roma delibera nuovamente l'istituzione obbligatoria presso
ogni edificio pubblico e privato
ubicato nel territorio comunale di un "Fascicolo del Fabbricato" da
conservare presso il Responsabile del manufatto e nel quale vengano riportati
principalmente i seguenti dati elencati nell'art. 2 dell'allegato "A"
della suddetta delibera:
- Il Fascicolo del fabbricato contiente i seguenti dati:
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identificazione del fabbricato: caratteristiche e destinazione,
anno di costruzione, presenza di edifici adiacenti, dati metrici, documentazione
catastale con relative planimetrie, dati edilizi ed urbanistici, documentazione
antincendio, elenco professionisti ed imprese incaricati degli interventi
edilizi eseguiti;
documentazione tecnica disponibile: progetto edilizio,
eventuali varianti, titolo idoneo alla realizzazione degli interventi
edilizi, stato attuale, relazioni geologica-geotecnica-agroforestale,
progetto strutturale, collaudo;
- verbale di sopralluogo: descrizione dello stato dei luoghi, documentazione
fotografica, presenza di servitù, giacitura del terreno, presenza di
corsi d'acqua, grado di conservazione delle strutture, elenco degli interventi
eseguiti;
- impianti: elenco di quelli presenti nel fabbricato, natura e conservazione,
raccolta smaltimento fognario-idrico sanitario e adduzione acqua-antincendio,
elenco intervento di sicurezza;
- relazione tecnica di sintesi
Dopo il crollo del fabbricato di Via di Vigna Jacobini, si vuole con tale documento, eseguire un gigantesco check-up dello stato di salute del patrimonio edilizio su tutto il territorio comunale.
Pertanto i circa 400.000 edifici esistenti dovranno munirsi del "libretto casa" che
consiste nella certificazione della sicurezza statica delle strutture e
la messa a norma degli impianti.
Il fascicolo del fabbricato, completo di tutti gli eleborati, è depositato
presso il proprietario o l'amministratore del fabbricato, a disposizione
per ogni controllo da parte delle Autorità competenti.
È obbligatorio affiggere negli androni degli immobili, in modo ben visibile,
una targhetta con il nominativo, indirizzo e recapito telefonico dell'amministratore
del condominio o del facente funzioni.
Ai sensi dell'articolo 4 comma 4 della legge regionale n. 31 del 12 settembre
2002, in occasione di compravendite o locazioni il venditore o il locatore
sono tenuti, a richiesta, a fornire all'acquirente o ai conduttori i
dati e le informazioni contenute nel fascicolo del fabbricato e nella
scheda di sintesi.
Lo schema del "Fascicolo del Fabbricato" redatto da apposita Commissione a cui hanno partecipato i Presidenti e i delegati di tutti gli Ordini e Collegi Professionali, delle Università, della Soprintendenza del Comune di Roma e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, è stato
approvato con D.G.C. n. 473/2000.
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Chi dovrà redigerlo  |
I proprietari degli immobili situati nel Comune di Roma (cooperative a proprietà divisa ed indivisa, Enti pubblici e privati, società, Associazioni, condomini, persone fisiche ecc.) devono redigere, incaricando un tecnico abilitato il "Fascicolo del Fabbricato".
Tale documento dovrà essere compilato anche su supporto informatico ed il relativo floppy-disk dovrà essere inviato all'Amministrazione Comunale e costituirà la base per un istituendo archivio dei fabbricati. |
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Tempi  |
Per la redazione del Fascicolo sono previsti tre termini
temporali in relazione all'epoca di costruzione del fabbricato:
- Dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per
gli edifici realizzati entro l'anno 1939;
- Ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
per gli edifici costruiti tra l'anno 1940 e l'anno 1971;
- Quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
per gli edifici realizzati dall'anno 1972 sino al 31.12.2003;
- Gli edifici in costruzione e quelli costruiti successivamente alla data
di entrata in vigore del presente regolamento devono dotarsi del Fascicolo
del fabbricato contestualmente all'ottenimento dell'abitabilità o agibilità;
- Gli edifici condonati ai sensi della legge n. 47/85 e della legge n. 724/94
e successive modificazioni e integrazioni una volta ottenuta la concessione
in sanatoria e la relativa abitabilità o agibilità devono ottemperare alla
produzione del fascicolo del fabbricato entro i termini di cui alle lettere
a, b, c.
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Costi  |
Gli oneri per la redazione del Fascicolo del fabbricato
sono a carico dei proprietari, come definiti dall'art. 2 comma 2, della
L.R. 12 settembre 2002 n. 31. Il costo dipende dal valore I.C.I. del fabbricato,
sviluppato adottando quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa n°37458
del 19-06-2000 tra il Comune di Roma, Ordini e Collegi Professionali
di indirizzo tecnico e VV.F.F. Pertanto, l'importo dell'offerta formulato
da un tecnico professionista, non potrà essere diverso rispetto
a quello presentato da altri. Nel protocollo d'intesa suindicato, è stato
previsto l'applicazíone di provvedimenti disciplinari - in base alle
normative vigenti - nei confronti dei professionisti che operino in modo
illegittimo e che non rispettino le norme deontologiche. Ad esempio,
per le abitazioni di tipo economico-popolare, si pagheranno € 150,00
ad appartamento per un valore Ici di € 55.000; € 230,00 per un valore
di € 100.000.
Questi prezzi valgono per i condomini, mentre le tariffe per le villette
isolate sono un po' più care, a meno che non si consorzino fra di
loro fino ad arrivare ad un valore complessivo di almeno 500 milioni.
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Bouns Comunale e Statale  |
A favore dei soggetti in regola con gli adempimenti
di cui al presente Regolamento, è prevista la priorità nell'assegnazione
di eventuali contributi comunali per consolidamenti strutturali.
Detti soggetti potranno usufruire altresì di specifiche detrazioni ICI
ovvero in sede di eventuale addizionale comunale IRPEF, nel rispetto
degli equilibri di bilancio.
La detrzione specifica di L. 25.000 (euro 12,91) ai fini dell'ICI per
chi ha consegnato il Fascicolo del fabbricato entro il 31 dicembre 2002
(DCS n. 14 del 12 marzo 2001, DCC n. 152 del 20/21 dicembre 2001) o chi
consegna il Fascicolo del fabbricato entro il 31 dicembre 2004 (DCC n.
255 del 19 dicembre 2003);
Anche lo Stato contribuirà, dal momento che nella dichiarazione Irpef si potrà detrarre il 36% delle spese del libretto casa, purché pagate al professionista con bonifico bancario a fronte di regolare fattura. |
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