Cos'è | Chi dovrà redigerlo | Tempi | Costi | Bonus Comunale e Statale | Cronologia Normativa

Cos'è   Torna su

Con Delibera C.C. n.27 del 24/02/04 il Comune di Roma delibera nuovamente l'istituzione obbligatoria presso ogni edificio pubblico e privato ubicato nel territorio comunale di un "Fascicolo del Fabbricato" da conservare presso il Responsabile del manufatto e nel quale vengano riportati principalmente i seguenti dati elencati nell'art. 2 dell'allegato "A" della suddetta delibera:

  1. Il Fascicolo del fabbricato contiente i seguenti dati:
    1. identificazione del fabbricato: caratteristiche e destinazione, anno di costruzione, presenza di edifici adiacenti, dati metrici, documentazione catastale con relative planimetrie, dati edilizi ed urbanistici, documentazione antincendio, elenco professionisti ed imprese incaricati degli interventi edilizi eseguiti;
    2. documentazione tecnica disponibile: progetto edilizio, eventuali varianti, titolo idoneo alla realizzazione degli interventi edilizi, stato attuale, relazioni geologica-geotecnica-agroforestale, progetto strutturale, collaudo;
    3. verbale di sopralluogo: descrizione dello stato dei luoghi, documentazione fotografica, presenza di servitù, giacitura del terreno, presenza di corsi d'acqua, grado di conservazione delle strutture, elenco degli interventi eseguiti;
    4. impianti: elenco di quelli presenti nel fabbricato, natura e conservazione, raccolta smaltimento fognario-idrico sanitario e adduzione acqua-antincendio, elenco intervento di sicurezza;
    5. relazione tecnica di sintesi
Dopo il crollo del fabbricato di Via di Vigna Jacobini, si vuole con tale documento, eseguire un gigantesco check-up dello stato di salute del patrimonio edilizio su tutto il territorio comunale.
Pertanto i circa 400.000 edifici esistenti dovranno munirsi del "libretto casa" che consiste nella certificazione della sicurezza statica delle strutture e la messa a norma degli impianti.
Il fascicolo del fabbricato, completo di tutti gli eleborati, è depositato presso il proprietario o l'amministratore del fabbricato, a disposizione per ogni controllo da parte delle Autorità competenti.
È obbligatorio affiggere negli androni degli immobili, in modo ben visibile, una targhetta con il nominativo, indirizzo e recapito telefonico dell'amministratore del condominio o del facente funzioni.
Ai sensi dell'articolo 4 comma 4 della legge regionale n. 31 del 12 settembre 2002, in occasione di compravendite o locazioni il venditore o il locatore sono tenuti, a richiesta, a fornire all'acquirente o ai conduttori i dati e le informazioni contenute nel fascicolo del fabbricato e nella scheda di sintesi.
Lo schema del "Fascicolo del Fabbricato" redatto da apposita Commissione a cui hanno partecipato i Presidenti e i delegati di tutti gli Ordini e Collegi Professionali, delle Università, della Soprintendenza del Comune di Roma e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, è stato approvato con D.G.C. n. 473/2000.

Chi dovrà redigerlo   Torna su

I proprietari degli immobili situati nel Comune di Roma (cooperative a proprietà divisa ed indivisa, Enti pubblici e privati, società, Associazioni, condomini, persone fisiche ecc.) devono redigere, incaricando un tecnico abilitato il "Fascicolo del Fabbricato".
Tale documento dovrà essere compilato anche su supporto informatico ed il relativo floppy-disk dovrà essere inviato all'Amministrazione Comunale e costituirà la base per un istituendo archivio dei fabbricati.


Tempi   Torna su

Per la redazione del Fascicolo sono previsti tre termini temporali in relazione all'epoca di costruzione del fabbricato:

  1. Dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per gli edifici realizzati entro l'anno 1939;
  2. Ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per gli edifici costruiti tra l'anno 1940 e l'anno 1971;
  3. Quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per gli edifici realizzati dall'anno 1972 sino al 31.12.2003;
  4. Gli edifici in costruzione e quelli costruiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono dotarsi del Fascicolo del fabbricato contestualmente all'ottenimento dell'abitabilità o agibilità;
  5. Gli edifici condonati ai sensi della legge n. 47/85 e della legge n. 724/94 e successive modificazioni e integrazioni una volta ottenuta la concessione in sanatoria e la relativa abitabilità o agibilità devono ottemperare alla produzione del fascicolo del fabbricato entro i termini di cui alle lettere a, b, c.

Costi   Torna su

Gli oneri per la redazione del Fascicolo del fabbricato sono a carico dei proprietari, come definiti dall'art. 2 comma 2, della L.R. 12 settembre 2002 n. 31.
Il costo dipende dal valore I.C.I. del fabbricato, sviluppato adottando quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa n°37458 del 19-06-2000 tra il Comune di Roma, Ordini e Collegi Professionali di indirizzo tecnico e VV.F.F. Pertanto, l'importo dell'offerta formulato da un tecnico professionista, non potrà essere diverso rispetto a quello presentato da altri. Nel protocollo d'intesa suindicato, è stato previsto l'applicazíone di provvedimenti disciplinari - in base alle normative vigenti - nei confronti dei professionisti che operino in modo illegittimo e che non rispettino le norme deontologiche. Ad esempio, per le abitazioni di tipo economico-popolare, si pagheranno € 150,00 ad appartamento per un valore Ici di € 55.000; € 230,00 per un valore di € 100.000.
Questi prezzi valgono per i condomini, mentre le tariffe per le villette isolate sono un po' più care, a meno che non si consorzino fra di loro fino ad arrivare ad un valore complessivo di almeno 500 milioni.


Bouns Comunale e Statale   Torna su

A favore dei soggetti in regola con gli adempimenti di cui al presente Regolamento, è prevista la priorità nell'assegnazione di eventuali contributi comunali per consolidamenti strutturali.
Detti soggetti potranno usufruire altresì di specifiche detrazioni ICI ovvero in sede di eventuale addizionale comunale IRPEF, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
La detrzione specifica di L. 25.000 (euro 12,91) ai fini dell'ICI per chi ha consegnato il Fascicolo del fabbricato entro il 31 dicembre 2002 (DCS n. 14 del 12 marzo 2001, DCC n. 152 del 20/21 dicembre 2001) o chi consegna il Fascicolo del fabbricato entro il 31 dicembre 2004 (DCC n. 255 del 19 dicembre 2003);
Anche lo Stato contribuirà, dal momento che nella dichiarazione Irpef si potrà detrarre il 36% delle spese del libretto casa, purché pagate al professionista con bonifico bancario a fronte di regolare fattura.


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