Sismabonus, approfittane!

By: fadelfa0 commenti

L’Italia è sempre stato un Paese senza eventi climatici e sismici di grande evidenza, ma negli ultimi anni i terremoti che hanno coinvolto più di una Regione hanno indotto il Governo ad introdurre uno specifico beneficio fiscale che potesse dar modo ai contribuenti di intervenire sugli immobili di loro proprietà al fine di renderli più sicuri in caso di eventi di tale portata.

Il decreto legge introduttivo del Sisma Bonus è il n. 63/2013 e ha previsto che, a seconda del risultato, sarebbero spettante al contribuente maggiori o minori detrazioni: ad esempio, per gli le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 la percentuale prevista dalla norma era dell’85% da ripartirsi in 5 quote annuali.

Il Sisma Bonus prevede l’applicazione di agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che vengono realizzati non solo su tutti gli edifici di tipo abitativo, ma anche su quelli impiegati nelle attività produttive. 

L’unica condizione necessaria per richiedere la detrazione è quella relativa alla zona di appartenenza dell’immobile, infatti, la norma stabilisce che vi rientrano unicamente gli immobili situati in zone sismiche classificate ad alta pericolosità (c.d. zone 1 – 2 e 3).

A CHI SPETTA LA DETRAZIONE FISCALE PER IL SISMA BONUS?

L’agevolazione fiscale è prevista a favore dei soggetti passivi IRPEF o IRES.

I contribuenti IRPEF, ovvero coloro che vengono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, possono richiedere l’agevolazione fiscale prevista per il Sisma Bonus anche nel caso in cui non siamo proprietari dell’immobile oggetto dell’intervento di recupero del patrimonio edilizio.

Ma non è tutto, il legislatore ha previsto che il beneficio fiscale possa essere erogato anche a coloro che sostengono materialmente il pagamento delle spese relative agli interventi edili, purché, nel caso in cui non risultino proprietari o nudi proprietari, siano titolari di un diritto reale di godimento (abitazione, usufrutto o superficie). Rientrano fra i soggetti a cui spetta la detrazione anche i comodatari o locatari, gli imprenditori individuali nel possesso di immobili adibiti ad attività produttive e soci di cooperative divise e indivise.

Pure i familiari conviventi di chi possiede o detiene l’immobile, ivi compreso il componente dell’unione civile o il coniuge separato assegnatario della casa intestata all’altro coniuge, a condizione che le fatture relative alle spese sostenute per interventi antisismici siano saldate dagli stessi, possono essere considerati beneficiari della detrazione.

LIMITE DI SPESA

La detrazione è prevista fino ad un importo massimo di spesa di Euro 96.000,00, ciò significa che le somme in eccedenza rimarranno interamente a carico del contribuente; il contributo spettante verrà erogato al beneficiario in 5 quote annuali di pari importo.

SPESE ACCESSORIE

Oltre ai costi sostenuti per gli interventi edili, ai sensi dell’articolo 16, comma 1-sexies) possono essere portate in detrazione anche tutte le spese relative alle certificazioni o ai compensi versati ai professionisti interpellati per svolgere le pratiche relative alla classificazione e verifica sismica degli immobili.

Occorre precisare che, qualora venga eseguito un intervento rientrante in una categoria superiore, questo, per principio, assorbe quanto svolto per opere di categoria inferiore.

Pertanto, nel caso in cui si svolgano interventi antisismici, la percentuale della detrazione può essere applicata anche alle spese sostenute per lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria, le quali fungono da completamento dell’opera.

LE PERCENTUALI PREVISTE PER IL SISMA BONUS

Il Decreto relativo al Sisma Bonus prevedeva che per la messa in sicurezza statica degli edifici, dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, i relativi interventi potessero essere ammessi alla detrazione nella percentuale prevista del 50% dell’importo complessivo sostenuto.

Come già detto, il tetto massimo previsto per la spesa è stato ed è tutt’ora ancora fermo a Euro 96.000,00, pertanto, la detrazione massima applicabile con la percentuale del 50% non è superiore a Euro 48.000,00.

Quindi, si può dire che di base la percentuale che viene applicata è quella del 50%, ma ci sono delle situazioni in cui è possibile ottenere un beneficio fiscale più elevato.

Il Sisma Bonus è previsto in percentuale del 70% qualora a seguito degli interventi posti in essere la riduzione del rischio sismico determini un passaggio ad una classe di rischio inferiore. 

La riduzione del 70% viene ulteriormente aumentata al 75% nel caso in cui detti interventi venissero svolti nelle parti comuni di edifici condominiali.

Nel caso in cui, al termine delle opere di ristrutturazione, la classe di rischio dovesse risultare inferiore di due classi di rischio, il beneficio fiscale viene calcolato nella misura dell’80% delle spese sostenute per l’intervento (85% se i lavori sono stati svolti in area di pertinenza condominiale).

SISMA BONUS E SUPER BONUS 110%

A seguito del Decreto Rilancio del 2020, dal primo luglio 2020 e fino al 30 giugno 2022, gli interventi svolti per il Sisma Bonus, possono essere assorbiti dal Superbonus 110%.

Ciò significa che nel caso in cui si volesse ristrutturare la propria casa e renderla più sicura a livello sismico, tali interventi potrebbero rientrare nella detrazione del Super Bonus 110%, qualora oltre a questi venissero svolti lavori di efficientamento energetico (cappotto termico, impianto fotovoltaico, riduzione di almeno due classi sull’Attestato di Prestazione Energetica).

Le percentuali precedentemente previste (50-70-75-80-85) rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2021, pertanto, coloro i quali non dovessero ricadere all’interno della detrazione prevista per il Super Bonus 110% possono beneficiare delle aliquote previste per il Sisma Bonus (sempre se si è in possesso dei requisiti richiesti).

L’IMPORTANZA DEL BONIFICO BANCARIO

Potrebbe essere scontato dirlo, ma si sottolinea che per far si che gli importi versati agli artigiani possano essere portati in detrazione, occorrerà dimostrare che i pagamenti sono stati effettuati con bonifico bancario “dedicato”, cioè con indicazione della specifica legge. Inoltre, andrà indicato nella causale non solo il numero e la data della fattura, ma anche il codice fiscale del contribuente e del dell’intestatario della fattura che si sta pagando.

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