Cessione crediti d’imposta

By: fadelfa0 commenti

La cessione crediti d’imposta, prima dell’anno 2020, è stata una materia poco trattata, fino a quando, a seguito del Decreto Rilancio, è stata ampliamente disciplinata in relazione alle detrazioni fiscali dallo stesso introdotte.

QUALI SONO LE DETRAZIONI COINVOLTE?

Nel dettaglio, le opere che rientrano nelle opzioni previste dal Decreto Rilancio, alternative alla classica detrazione del credito fiscale in sede di dichiarazione dei redditi, sono quelle relative ai bonus casa, comprendenti:

  • recupero patrimonio edilizio (articolo 16 bis, co. 1, lett. a e b TUIR, comprendente anche il bonus 90% per riqualificazione delle facciate degli immobili;
  • efficienza energetica, ovvero c.d. Ecobonus 65%, articolo 14 del d.l. 63/2013, nuovamente trattato anche nel Decreto Rilancio all’articolo 119, co. 1 e 2;
  • adozione di misure antisismiche, c.d. Sisma bonus, ex art. 16, d.l. 63/2013 (co. 4 articolo 119 DL Rilancio);
  • recupero e restauro facciate degli edifici esistenti, compresi nelle zone A e B, come identificate dai Comuni di appartenenza, c.d. bonus facciate, ai sensi dell’art. 1 Legge 160/2019;
  • installazione impianti fotovoltaici (articolo 16 bis, co. 1, lett. h TUIR), commi 5 e 6 dell’articolo 119 del DL Rilancio, comprendente anche il fotovoltaico per le imprese;
  • installazione colonne per la ricarica dei veicoli elettrici (articolo 16 ter del d.l. 63/2013) previsto nuovamente anche dal comma 8 dell’articolo 119 del DL Rilancio – Superbonus 110%.

Nel Decreto Rilancio sono stati introdotti, inoltre, i Bonus Sud per le imprese riguardanti agevolazioni finalizzate all’ottenimento di un credito di imposta per investimenti nel mezzogiorno. La finalità di questo provvedimento è quello di poter aiuti le imprese ad acquistare macchinari, impianti e attrezzature destinate a strutture produttive nuove o esistenti, garantendo un credito di imposta liquidità immediata mediante compensazione in F24.

IL DECRETO RILANCIO

Il Decreto Rilancio (Decreto Legge n. 34/2020, convertito nella Legge 77/2020) è stato introdotto per favorire la ripresa economica italiana a seguito della grave finanziaria dovuta all’epidemia del Covid-19, e ha disciplinato alcune detrazioni fiscali che potessero essere anche recuperate immediatamente attraverso l’applicazione dello sconto in fattura o, sempre anticipatamente, attraverso la cessione del credito d’imposta. 

Tra gli interventi introdotto vi è stata la cessione dei crediti fiscali relativi alle detrazioni del Superbonus 110% relativo agli interventi di efficientamento energetico.

ALTERNATIVE ALLE CLASSICHE FORME DI RIMBORSO DELLE DETRAZIONI FISCALI: CESSIONE E SCONTO IN FATTURA

Coloro che maturano crediti di imposta derivanti da sostenimento di spese relative a lavori edilizi su edifici di loro proprietà, in base all’art. 121 del c.d. Decreto Rilancio, alternativamente alla classica detrazione fiscale che viene richiesta con la dichiarazione dei redditi, è possibile scegliere se applicare la cessione dei crediti a terzi o per lo sconto in fattura pari alla somma complessivamente corrisposta.

In sostanza, chi sostiene spese relative a:

  • ristrutturazione edilizia;
  • riqualificazione energetica, che danno diritto all’ecobonus o al sisma bonus;
  • recupero o restauro delle facciate degli edifici, 90% (bonus facciate);
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici;
  • opere relative al Superbonus del 110%;

possono decidere se cedere il credito d’imposta di pari ammontare  o richiedere un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

SCONTO IN FATTURA

Lo sconto in fattura altro non è che la decurtazione dal prezzo finale della percentuale di detrazione spettante per gli interventi edili eseguiti.

Ad esempio, se il contribuente ha svolto interventi di efficientamento energetico per un importo complessivo di 100 mila euro, l’impresa esecutrice dei lavori applicherà uno sconto in fattura pari alla percentuale della detrazione allo stesso spettante, Quindi, il committente, qualora rientrasse nell’agevolazione che prevede un rimborso del 65%, pagherà all’impresa esecutrice il minor importo di 35 mila euro.

La percentuale applicabile in fattura può essere calcolata fino a un importo massimo del prezzo dovuto per le opere edilizie eseguite, quindi per il 110%, l’importo massimo detraibile con lo sconto in fattura rimarrà limitato alla percentuale del 100%.

Con tale metodo di rimborso, le ditte esecutrici dei lavori anticiperanno ai propri clienti tutte le spese relative ai beni e ai servizi eseguiti per loro conto.

L’importo non riscosso verrà, dalle imprese, recuperato sotto forma di credito di imposta e compensato con le eventuali imposte dalle stesse dovute.

Se l’impresa che applica lo sconto in fattura non intende portare in compensazione i crediti acquisiti dai clienti, potrà, a sua volta, scegliere se cedere tale importo a terzi, quali istituti bancari e intermediari finanziari.

CESSIONE CREDITO DI IMPOSTA

La cessione del credito d’imposta di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio prevede la possibilità di cedere il proprio credito d’imposta a soggetti terzi, come anche gli intermediari finanziari e agli istituti di credito. 

In questo modo, chi commissiona gli interventi, che risulta essere anche il primo beneficiario delle agevolazioni fiscali, non dovrà più aspettare il termine di 10 anni per rientrare dell’importo previsto a rimborso, ma potrà vedersi rimborsare  il credito immediatamente, questo grazie alla facoltà di cedere il credito da lui vantato nei confronti dello Stato, a soggetti terzi i quali potranno accollarsi l’obbligazione di saldare per conto altrui.

L’Agenzia delle Entrate attraverso la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 ha specificato che la cessione dei crediti può essere applicata anche a favore di soggetti terzi, quali persone fisiche anche esercenti di impresa o arti e professioni, ivi comprese le società e gli enti, senza escludere intermediari finanziari e Istituti di credito.

Inoltre, deve segnalarsi che la determinazione del corrispettivo della cessione può essere negoziata tra le parti, pertanto chi acquisterà il credito potrà, a sua volta cederlo a un prezzo più basso rispetto al suo valore nominale. 

COME DEVE ESSERE UTILIZZATO IL CREDITO DA PARTE DEL CESSIONARIO O DEL FORNITORE?

Il credito d’imposta maturato può essere ulteriormente ceduto o portato in compensazione

LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta di cui dispone il fornitore o il cessionario può essere portato in compensazione (articolo 121 del Decreto Rilancio).

La compensazione attuabile è unicamente quella orizzontale, pertanto, nel caso in cui risultasse una quota di credito d’imposta in eccesso, la stessa non potrà essere compensata, né potrà essere portata a nuovo, chiesta a rimborso o ceduta.

In sostanza, l’opzione della compensazione risulta favorevole per i fornitori che presuppongono di maturare un’elevata esposizione debitoria verso lo Stato, visto che tali crediti d’imposta possono essere compensati con titoli di diversa natura maturati dall’impresa nei confronti del fisco (IRAPP, IVA, IRPEF, ecc.).

QUALI SONO I PASSAGGI PROPEDEUTICI ALLA CESSIONE DEL CREDITO?

Prima di parlare di cessione del credito d’imposta occorre verificare la titolarità del soggetto che intende eseguire gli interventi edilizi e tali opere rientrano fra quelle individuate per l’ammissione alle detrazioni.

L’agevolazione fiscale da cui originano i crediti d’imposta consiste in detrazioni dall’IRPEF o dall’IRES di importi percentuali calcolati sulle somme corrisposte a seguito di determinati interventi edilizi.

Ai soggetti ammessi a tali agevolazioni verranno riconosciute le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali, del 50% per interventi di ristrutturazione edilizia; del 65% per la riqualificazione energetica di immobili esistenti; del 110% per le opere eseguite in relazione a quelle definite trainanti per l’agevolazione Superbonus 110%; del Bonus facciate 90% per spese sostenute per l’esecuzione di ristrutturazioni su facciate esterne degli edifici.

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